PARCELLE, DALLA CASSAZIONE CONFERMATA LA LINEA DEL COA ROMA. “VIA LIBERA” DEFINITIVO AL DECRETO INGIUNTIVO”

Finalmente l’attesa sentenza delle Sezioni Unite sull’idoneità del parere di congruità del COA per l’emissione di Decreto Ingiuntivo per i compensi professionali.

La decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, dando un orientamento definito, pone fine al vedersi rigettati i ricorsi per decreto ingiuntivo per la liquidazione dei compensi per la prestazione professionale degli Avvocati, nonostante corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine.

Si legge infatti in sentenza:

In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”.

Un passo che restituisce dignità all’Avvocatura.

Leggi la sentenza n. 19427 della Corte di Cassazione.

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